marchio

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marchio

Messaggiodi nannisar08 » mar mar 23, 2010 2:03 pm

mi può rispondere qualcuno a questo quesito? immaginiamo che una ditta che abbia operato in italia per 70 anni con 15 stabilimenti in italia fallisca e che 3 mesi prima il diretore degli stabilimenti si apra una azienda dello stesso tipo. teniamo presente in questo quesito che lazienda fallita aveva registrato i suoi marchi per tutti i 70 anni che a operato nel territorio italiano.per non fare confusione diamo il nome alla azienda fallita con "A" e "B" quella del diretore che apre una ditta nuova. il curatore che deve fare gli interessi di A non vende i marchi cosi B inizia in silenzio a usare il marchio di A. i marchi di A erano registrati fino al 1999 mentre B inizia a utilizarli dal 1998( POTREBBE ESSERE CONTRAFAZIONE?) passano 8 anni dal fallimento e A si accorge dellutilizzo del suo marchio ma non gli importa nulla.qua entra in gioco il concorrente C che non e altro che un ex dipendente dentro lo stato passivo di A che registra regolarmente il marchio di A che era decaduto. il quesito era questo A non e piu interessato al suo marchio B lo usa da 10 anni in una azienda nuova che non a nessuna relazione con A C che lo a registrato che possibilita a di usarlo e di non essere citato da B e stato correto questo modo di fare di B? E POSSIBILE CHE UN AZIENDA INIZI AD OPERARE GIA CON UN MARCHIO NOTORIO COME AFATTO B ? FATEMI SAPERE. CORDIALI SALUTI.
nannisar08
 
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Re: marchio

Messaggiodi paolo » dom apr 04, 2010 12:10 pm

scusa, ma che ci ha fatto il curatore con i marchi dell'impresa?
se non li ha venduti ha almeno rinnovato la registrazione?
perchè non li ha venduti?
e che ne pensavano i creditori? sono stati tutti soddisfatti in pieno dei loro crediti? anche senza la vendita dei marchi?
ed A che cosa ha detto in proposito? magari con la vendita dei marchi restava qualcosa anche per lui. tanto più se i marchi sono notori. avranno un valore di mercato molto elevato. ed a loro è riservata una tutela assoluta.

il decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104 è così formulato:

«considerando che la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela; che le norme procedurali nazionali che non sono pregiudicate dalla presente direttiva disciplinano i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l’onere della prova».

sarebbe interessante dare uno sguardo alla sentenza Corte di Giustizia CE
Sentenza 18.06.09
Corte di Giustizia UE: tutela della notorietà del marchio e illiceità della pubblicità comparativa
Direttiva 89/104/CEE – Marchi – Art. 5, nn. 1 e 2 – Uso in una pubblicità comparativa – Diritto di inibitoria di detto uso – Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà – Pregiudizio arrecato alle funzioni del marchio – Direttiva 84/450/CEE – Pubblicità comparativa – Art. 3 bis, n. 1, lett. g) e h) – Condizioni di pubblicità comparativa lecita – Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà connessa ad un marchio – Presentazione di un bene come imitazione o riproduzione

http://www.filodiritto.com/index.php?az ... iddoc=1520

aggiungo la perizia tecnica di un curatore fallimentare nella quale sono inseriti i possibili criteri da utilizzare per la valutazione economica di un marchio d'impresa

http://www.aste.com/images/esecuzioni/doc5X6S6483D.pdf
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