scusa, ma che ci ha fatto il curatore con i marchi dell'impresa?
se non li ha venduti ha almeno rinnovato la registrazione?
perchè non li ha venduti?
e che ne pensavano i creditori? sono stati tutti soddisfatti in pieno dei loro crediti? anche senza la vendita dei marchi?
ed A che cosa ha detto in proposito? magari con la vendita dei marchi restava qualcosa anche per lui. tanto più se i marchi sono notori. avranno un valore di mercato molto elevato. ed a loro è riservata una tutela assoluta.
il decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104 è così formulato:
«considerando che la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela; che le norme procedurali nazionali che non sono pregiudicate dalla presente direttiva disciplinano i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l’onere della prova».
sarebbe interessante dare uno sguardo alla sentenza Corte di Giustizia CE
Sentenza 18.06.09
Corte di Giustizia UE: tutela della notorietà del marchio e illiceità della pubblicità comparativa
Direttiva 89/104/CEE – Marchi – Art. 5, nn. 1 e 2 – Uso in una pubblicità comparativa – Diritto di inibitoria di detto uso – Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà – Pregiudizio arrecato alle funzioni del marchio – Direttiva 84/450/CEE – Pubblicità comparativa – Art. 3 bis, n. 1, lett. g) e h) – Condizioni di pubblicità comparativa lecita – Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà connessa ad un marchio – Presentazione di un bene come imitazione o riproduzione
http://www.filodiritto.com/index.php?az ... iddoc=1520aggiungo la perizia tecnica di un curatore fallimentare nella quale sono inseriti i possibili criteri da utilizzare per la valutazione economica di un marchio d'impresa
http://www.aste.com/images/esecuzioni/doc5X6S6483D.pdf