Vi riporto di seguito uno dei casi già fatti in passato...io un'idea già me la sono fatta sono curioso di sentire voi...ciao
Giovanni Bello è un imprenditore dedito alla viticoltura k produce un ottimo vino,ottenuto con uve prevalentemente provenienti dai suoi vigneti e con altre uve italiane. il prezzo di mercato di tale vino è alto poichè da anni possiede un buon avviamento.
il vino di Giovanni Bello viene commercializzato in tutta Italia con il marchio "Vino Bello",k nn viene mai registrato presso l'UIBM.
Gianluca Casotti,è un imprenditore k produce un vino di scarsa qualità,essendo prodotto in prevalenza con sostanze liofilizzate e solo in minima parte con le uve del proprio podere. il vino viene venduto ad un prezzo basso,dato k i costi di produzione sono minori con l'utilizzo di sostanze liofilizzate.
il Casotti,appurando che "Vino Bello" nn è un marchio registrato si affretta nella registrazione del marchio "Vino Bello" e vende il suo vino allo stesso prezzo di quello prodotto nelle cantine Bello. si concretizza,pertanto,la coesistenza commerciale di due marchi identici,relativamente connessi uno al vino delle cantine Casotti e l'altro al vino delle cantine Bello,distribuiti su scala nazionale.
Da questa vicenda scaturisce una confusione nella clientela k precedentemente acquistava "Vino Bello" ed era soddisfatta nell'apprezzarne le qualità organolettiche ricollegando quel prodotto alle cantine Bello.
il vino immesso nel mercato da Casotti ha fatto crollare gli acquisti di "vino bello" k veniva commercializzato ad un prezzo alto,con ciò comportando uno stato di crisi dell'impresa Bello nonostante i suoi tentativi di rilancio pubblicitario e di difesa contro l'attività di Casotti. Inoltre,l'azienda Bello,puntando su previsioni di bilancio positivo,aveva stipulato con la SFMI spa contratti di fornitura di macchinari industriali molto costosi,ma trovandosi di fronte a questo stato di crisi sopravvenuta nn riesce ad adempiere all'impegno preso con la SFMI spa.
La SFMI spa dopo aver ottemperato alla prassi dei solleciiti di pagamento,chiede il fallimento dell'azienda Bello e in primis il pignoramento del suo marchio.
Nonostante ciò,Gianluca Casotti,avendo registrato il marchio " vino bello",chiede al giudice l'inibitoria dell'uso del marchio "vino bello" da parte di Giovanni Bello,k contrattacca sostenendo k da recenti studi scientifici,i vini prodotti con sostanze liofilizzate sono dannosi x le persone,oltre a chiedere protezione x il mio marchio.
La tesi esposta in giudizio da Bello,è corroborata da studi scientifici artefatti e sovvenzionati dallo stesso imprenditore k dimostrano una parziale veridicità dei test condotti.attraverso una massiva campagna pubblicitaria realizzata attraverso la divulgazione degli anzidetti studi scientifici,si genera un crollo nella richiesta dei consumatori di vini prodotti con sostanze liofilizzate.Tale situazione ingenera uno stato di debolezza finanziaria ank x l'azienda di Gianluca Casotti,k nella riorganizzazione degli asset d'impresa aveva optato,anch'essa,x un rinnovamento dei macchinari rivolgendosi alla SFMI spa x la fornitura. Ank l'azienda Casotti si mostra insolvente nei confronti della SFMI spa e consequenzialmente ank x l'azienda Casotti è richiesto il fallimento.
Il candidato prenda le difese di:
1) Giovanni Bello nei confronti di Gianluca Casotti e di SFMI spa
2) Gianluca Casotti nei confronti di Giovanni Bello
3) SFMI spa nei confronti di Gianluca Casotti