caso2

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Messaggiodi IL5 » gio feb 11, 2010 9:10 am

Vi riporto di seguito uno dei casi già fatti in passato...io un'idea già me la sono fatta sono curioso di sentire voi...ciao


Giovanni Bello è un imprenditore dedito alla viticoltura k produce un ottimo vino,ottenuto con uve prevalentemente provenienti dai suoi vigneti e con altre uve italiane. il prezzo di mercato di tale vino è alto poichè da anni possiede un buon avviamento.
il vino di Giovanni Bello viene commercializzato in tutta Italia con il marchio "Vino Bello",k nn viene mai registrato presso l'UIBM.
Gianluca Casotti,è un imprenditore k produce un vino di scarsa qualità,essendo prodotto in prevalenza con sostanze liofilizzate e solo in minima parte con le uve del proprio podere. il vino viene venduto ad un prezzo basso,dato k i costi di produzione sono minori con l'utilizzo di sostanze liofilizzate.
il Casotti,appurando che "Vino Bello" nn è un marchio registrato si affretta nella registrazione del marchio "Vino Bello" e vende il suo vino allo stesso prezzo di quello prodotto nelle cantine Bello. si concretizza,pertanto,la coesistenza commerciale di due marchi identici,relativamente connessi uno al vino delle cantine Casotti e l'altro al vino delle cantine Bello,distribuiti su scala nazionale.
Da questa vicenda scaturisce una confusione nella clientela k precedentemente acquistava "Vino Bello" ed era soddisfatta nell'apprezzarne le qualità organolettiche ricollegando quel prodotto alle cantine Bello.
il vino immesso nel mercato da Casotti ha fatto crollare gli acquisti di "vino bello" k veniva commercializzato ad un prezzo alto,con ciò comportando uno stato di crisi dell'impresa Bello nonostante i suoi tentativi di rilancio pubblicitario e di difesa contro l'attività di Casotti. Inoltre,l'azienda Bello,puntando su previsioni di bilancio positivo,aveva stipulato con la SFMI spa contratti di fornitura di macchinari industriali molto costosi,ma trovandosi di fronte a questo stato di crisi sopravvenuta nn riesce ad adempiere all'impegno preso con la SFMI spa.
La SFMI spa dopo aver ottemperato alla prassi dei solleciiti di pagamento,chiede il fallimento dell'azienda Bello e in primis il pignoramento del suo marchio.
Nonostante ciò,Gianluca Casotti,avendo registrato il marchio " vino bello",chiede al giudice l'inibitoria dell'uso del marchio "vino bello" da parte di Giovanni Bello,k contrattacca sostenendo k da recenti studi scientifici,i vini prodotti con sostanze liofilizzate sono dannosi x le persone,oltre a chiedere protezione x il mio marchio.
La tesi esposta in giudizio da Bello,è corroborata da studi scientifici artefatti e sovvenzionati dallo stesso imprenditore k dimostrano una parziale veridicità dei test condotti.attraverso una massiva campagna pubblicitaria realizzata attraverso la divulgazione degli anzidetti studi scientifici,si genera un crollo nella richiesta dei consumatori di vini prodotti con sostanze liofilizzate.Tale situazione ingenera uno stato di debolezza finanziaria ank x l'azienda di Gianluca Casotti,k nella riorganizzazione degli asset d'impresa aveva optato,anch'essa,x un rinnovamento dei macchinari rivolgendosi alla SFMI spa x la fornitura. Ank l'azienda Casotti si mostra insolvente nei confronti della SFMI spa e consequenzialmente ank x l'azienda Casotti è richiesto il fallimento.

Il candidato prenda le difese di:
1) Giovanni Bello nei confronti di Gianluca Casotti e di SFMI spa
2) Gianluca Casotti nei confronti di Giovanni Bello
3) SFMI spa nei confronti di Gianluca Casotti
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Re: caso2

Messaggiodi IL5 » ven feb 12, 2010 1:56 pm

cerco di rispondere in modo sintetico...

Secondo me il signor Bello, è tutelabile solo nei limiti del preuso del marchio fatto fino al momento della registrazione fatta da Casotti, il quale non può chiedere l'inibitoria contro Bello se questo continua ad usare il marchio come lo aveva usato prima...

Inoltre Bello compie un'atto di concorrenza sleale quando dichiara in modo non del tutto certo che i vini prodotti da Casotti sono dannosi per la salute...

La SFMI infine non può richiedere il fallimento di nessuno dei due perchè Imprenditori Agricoli.....


scusate il modo(troppo sintetico)...spero che qualcuno non la pensi come me...vediamo.. :) :)
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Messaggiodi Maya » dom feb 14, 2010 5:05 pm

Ciao IL5...anch'io sarò breve ( per ovvi motivi di studio in vista del parere !)
Cmq ...non sono d'accordo con te in merito ad alcuni punti.

-Il marchio "vino bello" ha rilevanza nazionale e anche se non registrato rende nulla la registrazione da parte del Casotti .
(cpi artt 7-12). Per quanto non sia riconosciuta tutela erga omnes il titolare del marchio di fatto può cmq impedire l'utilizzazione dello stesso .

-E' in primis Gianluca Casotti che compie atti di concorrenza sleale , introducendo nel mercato vino con lo stesso marchio di Giovanni Bello (ingenera confusione nel consumatore ) e oltretutto di scarsa qualità (discredito del prodotto di G.Bello) .
Quindi secondo me G Bello ha parecchi mezzi contro G. Casotti :
può chiedere la nullità del marchio
l'inibitoria all'utilizzo del marchio
la distruzione dei prodotti che rappresentano la concorrenza sleale
il risarcimento danni
pubblicazione sentenza

-Sicuramente G.Bello è un imprenditore agricolo per il quale non può chiedersi il fallimento.
Qualche dubbio sorge riguardo G.Casotti : "produce vino in PREVALENZA con sostanze liofilizzate e in minima parte con le uve del proprio podere " . Secondo me egli non può considerarsi imprenditore agricolo .

Che ne pensi ?
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Messaggiodi IL5 » lun feb 15, 2010 12:56 pm

si penso che tu abbia ragione...vedi il particolare "rilevanza nazionale" mi era sfuggito...

sono daccordo anche sulla prevalenza dell'attività del Casotti...

sarà bene spenderci molto tempo nella lettura del caso...
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Messaggiodi giuliadic » mer feb 17, 2010 6:46 pm

Si, sono anche io d'accordo con voi....Bello per il fatto che utilizzava un marchio non registrato ma conosciuto a livello nazionale con il diritto al preuso potrebbe essere abbasatnza tutelato. il limite dell'articolo del diritto al preuso( "nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso"), data appunto in questo caso la diffusione del marchio a livello nazionale, è molto effimero. Bello inoltre può chiedere la nullità del marchio di Casotti in base all'art.12 del c.p.i ma ha il limite temporale dell.art.28 del c.p.i (per motivi di tempo non riporto questi articoli). Anche per me c'è concorrenza sleale da parte di Casotti in base al punto 1 dell'art.2598.

Credo anche io che Casotti sia imprenditore commerciale, più che agricolo.
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Re: caso2

Messaggiodi paolo » lun mar 01, 2010 8:22 pm

ma quando, secondo voi, un imprenditore può definirsi agricolo o esercente un'attività commerciale o industriale che sia, che poi sarebbero quelle elencate nell'art. 2195 c.c.? i tizi in questione esercitano un'attività di produzione e commercio di vino su tutto il territorio nazionale. cosa importa se il vino lo fanno con l'uva o con altri artifizi? questo sarà eventualmente un aspetto di rilevanza penale più che commerciale.
ciao paolo
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Re: caso2

Messaggiodi IL5 » mar mar 02, 2010 3:38 pm

per imprenditore agricolo...art2135"cura e sviluppo di un ciclo biologico o fase necessaria del ciclo stesso.....

chi usa in prevalenza sostanze liofilizzate secondo me non rientra nella definizione e non può considerarsi Imprenditore agricolo......

è importante sapere per il diritto commerciale se utilizza l'uva....ed in particolare la sua...cioè che "cura" lui...
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Re: caso2

Messaggiodi paolo » gio mar 04, 2010 12:33 pm

allora, secondo te, fra i criteri da utilizzare per definire se uno abbia o meno diritto alla qualifica di imprenditore agricolo c'è quello, nel caso specifico di produttore di vino, se usa o meno l'uva. come dire, uno che alleva mucche non è imprenditore agricolo se queste sono state geneticamente modificate per aumentare la produzione di latte o se magari sono ibridi o clonate o se sono state alimentate con ormoni e antibiotici per aumentrne il peso.
ci saranno da qualche parte al di fuori del codice civile i criteri per definire quando uno è qualificabile imprenditore agricolo e, soprattutto, a quali fini: fiscali, erogazione di contributi, fallimento, ecc.?

perfacilitarti nella risposta, ti allego l'indicazione di un sito dove potrai trovare qualcosa di interessante
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltu ... on99_1.doc
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Re: caso2

Messaggiodi IL5 » gio mar 04, 2010 9:23 pm

non credo che il paragone ti sia riuscito bene...

per il caso del vino, la mia opinione(non verità) e che la prevalenza debba essere costitutita da uva...e nel caso di specie non c'era...quindi lì non mi sembra corretto chiamarlo imprenditore agricolo...

nel caso dell'ALLEVAMENTO di mucche, per me lo è(imprenditore agricolo) sia nel caso di mucca geneticamente modificata, sia dell'ibrido, sia di quella clonata, sia che venga alimentata con ormoni e antibiotici...purchè ci sia la fase compiuta dall'imprenditore (o da chi per lui) di ALLEVAMENTO.......

altra cosa sarà poi la liceità...



ho preso dal link che mi hai dato il documento...ma ho preferito risponderti prima di leggerlo per vedere se ho ancora chiari i miei studi...

cmq sono curioso di avere una tua risposta..soprattutto se diversa dalla mia...ciao
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Re: caso2

Messaggiodi Vittorio Menesini » gio mar 04, 2010 11:17 pm

ok. con le ultime conclusioni.
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Re: caso2

Messaggiodi paolo » lun mar 15, 2010 10:06 am

Il punto dal quale partire per ragionare è la possibilità da parte della SFMI spa di chiedere il fallimento sia di Bello che di Casotti.
Il problema è : sia che Bello e Casotti si configurino imprenditori agricoli sia che non, è possibile chiederne il fallimento?
L’art. 1 della legge fallimentare parla di “imprenditori” senza specificare se commerciali o agricoli. Detta invece i criteri da utilizzare ai fini della richiesta di fallimento.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Il che significa che anche un imprenditore agricolo può essere sottoposto a fallimento
Non mi interessa quindi sapere se il vino lo hai fatto con l’uva o con le sostanze liofilizzate. Questo aspetto rileva a mio avviso da un punto di vista penale o amministrativo, ad esempio se hai ricevuto delle sovvenzioni in qualità di imprenditore agricolo che non ti dovevano essere assegnati se, producendo vino liofilizzato, non ti spetta la qualifica di imprenditore agricolo.
Ma a fini fallimentari la cosa non rileva in sé.
altro aspetto sono le begne interne fra Bello e Casotti sul marchio e sulla concorrenza sleale e sulla pubblicità ingannevole.
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